Art. 6.
(Tariffe).

      1. Il professionista è tenuto a rendere noto al cliente il livello della complessità

 

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dell'incarico, fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento.
      2. Il compenso spettante al professionista è fissato previa determinazione consensuale fra le parti, fatto salvo il rispetto delle tariffe minime stabilite con decreto del Ministro della giustizia nell'interesse generale.
      3. Le tariffe professionali sono stabilite ogni triennio, su proposta dei rispettivi consigli nazionali, sentito il Consiglio di Stato, e indicano i livelli minimi inderogabili, nonché livelli i massimi, non vincolanti in caso di determinazione consensuale.
      4. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, ovvero in caso di liquidazione giudiziale di compensi, si applicano tariffe professionali stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
      5. Per professioni organizzate in associazioni, o che non hanno una tariffa stabilita dalla legge, il compenso per la prestazione deve essere stabilito su accordo delle parti, o, in difetto, dal giudice, anche arbitrale.
      6. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che stabiliscono tariffe, aliquote, tabelle di compensi e corrispettivi per attività professionali per settori ovvero per materie determinati.